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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 290. La Corte dei conti nelle comunicazioni al Parlamento sulle registrazioni con riserva, indica anche i titoli di spesa pei quali siavi stato un ordine scritto dei ministri ai sensi dell'art. 64, secondo comma della legge.

Art. 291. I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto. A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi. La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari. I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.

Art. 292. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazione od alterazione di sorta. Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, fermo quanto è disposto dall'art. 311 per gli assegni.

Art. 293. Quando un titolo di spesa sia intestato ad un pubblico ufficiale, non per credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso, nel titolo medesimo, il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la qualità ufficiale.

Art. 294. Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa. Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura. Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice civile. La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente. Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti. Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione statale potrà accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati. Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria ed agricoltura purché‚ dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate nell'art. 64, R.D.L. 8 maggio 1924 n. 750 e nell'art. 82 n. 3, del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n.29. Ai fini per della faco le di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a quietanzare nel nome della società. La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati. Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità ufficiale dei rappresentanti medesimi. E' in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire Ä previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica Ä che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141, sia data, anziché‚ mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacitò a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni di tale competenza. E' parimenti in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad es- sa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale. Gli istituti e banche, nonché‚ le ditte, società ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifi- ca e delle prove allegate. Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati.

Art. 295. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché‚ la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino gi emessi.

Art. 296. I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore. Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in questo atto, il pagamento può essere fatto al procuratore quantunque non sia nominato nell'ordine di spesa. E' fatto salvo quanto è disposto per gli assegni.

Art. 297. Nei casi di assenza, minore et, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati al rappresentante, tu- tore, curatore o agli eredi. Quando alcuni degli eredi siano capaci ed altri incapaci, i titoli sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi. A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle spese può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, atto che viene richiamato nei titoli successivi. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che, per le somme dovute dalle amministrazioni a persone incapaci, autorizza la riscossione da parte dei loro rappresentanti legali, con l'obbligo del reimpiego, deve designare il notaio o altra persona sotto la cui responsabilità deve eseguirsi il reimpiego. In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente con quietanza del iappresentante dell'incapace e della persona come sopra designata.

Art. 298. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina. La qualità di eredi testamentari si prova: 1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà; 2° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservataci oltre quelli contemplati nel testamento; 3° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile semprech‚ non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento. La qualità di eredi intestati si prova: 1° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione; 2° col certificato di morte, come sopra. L'amministrazione può, in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

Art. 299. Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo le lire sessantamila basta che producano l'atto di notorietà quello di morte. Se la somma non eccede le lire trentamila, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché‚ l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente

articolo. Quando la somma non ecceda le lire dodicimila la qualità di erede può esse- re provata da una semplice dichiarazione del sindaco. Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la riscossione delle rate di stipendio ed altri assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.

Art. 300. Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o per il pagamento della relativa tassa, gli eredi per riscuotere i crediti loro spettanti devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatta la denuncia soddisfatta la tassa, con certificato del competente ufficio del registro. Ove gli eredi siano esenti da tassa di successione perché‚ compresi nel gruppo familiare, lo stesso atto notorio da esibirsi ai termini dell'art. 3 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1914, può contenere le attestazioni richieste dal n. 2 del secondo comma e dal n. 1 del terzo comma del precedente art. 298.

Art. 301. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è provata se- condo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei medesimi per parte del ministero degli affari esteri.

Art. 302. Quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti titoli di spesa parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto. Capo II Assegni da emettersi dagli uffici centrali amministrativi.

Art. 303. Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono compilati su appositi modelli, stampati su carta filigrana e sono esenti da tassa di bollo. Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed il tallone. Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo. L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni: ministero ed ufficio emittente; esercizio al quale si riferisce la spesa; numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa; specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui; somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri; stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento (trattario); indicazione del prenditore; data dell'emissione. La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione: della somma lorda e delle ritenute (tasse di quietanza compresa) e della precisa causale del pagamento. L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza: “Il presente assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel quale l'assegno è pagabile” nonché‚ la formula per la girata in pie- no.

 

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